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Oggetto: Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.
A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n.1169/2011.
Come è noto, i prodotti che non rispondono alla definizione di preimballato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggetti agli obblighi previsti dall’articolo 9 e 10 del medesimo regolamento, fatte salve le indicazioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché alle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate nelle disposizioni nazionali.
L’indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non è inoltre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per gli alimenti elencati  V del predetto regolamento.
In particolare, il punto 19 dell’allegato V estende la deroga all’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011, agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (UE) n. 1169/2011, i regolamenti 852/2004/CE, sull’igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno introdotto una deroga all’applicazione dei rispettivi regolamenti che risulta analoga a quella riportata al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Pur nella non coincidente formulazione dei due testi, l’art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l’art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamenti non si applicano “alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale] che forniscono direttamente il consumatore finale”.
Le linee guida applicative del reg. 852/2004 del pacchetto igiene, così come quelle relative al reg. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, oggetto di accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, forniscono un’interpretazione delle disposizioni in questione che consente di chiarire anche la portata della deroga dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale, prevista al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011.
La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011 si ritiene debba applicarsi pertanto a:
– Alimenti artigianali. La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione originaria del regolamento che dispone “Food, including handcrafted food, laddove la traduzione italiana, pur essendo stata resa con riferimento al solo confezionamento di natura artigianale (anche confezionati in maniera artigianale) non cambia la sostanza.
– Fornitura diretta. La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.
– Fabbricante di piccole quantità di prodotti. Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. La deroga del punto 19 dell’allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.
– Livello locale delle strutture di vendita. Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”.
Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
– Vendita al dettaglio. La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
* Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo economico