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Risoluzione n. 96599 del 12 marzo 2018

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comando di Polizia Municipale chiede chiarimenti in materia di vendite sottocosto.

Nello specifico, evidenzia che l’articolo 2 del D.P.R. n. 218 prevede una serie di deroghe alle vendite sottocosto; in particolare al comma 2 elenca una serie di avvenimenti legati all’attività imprenditoriale, al verificarsi dei quali è possibile effettuare comunque una vendita sottocosto in deroga alle limitazioni previste al precedente articolo 1 e al comma 3 che tali vendite sottocosto non sono soggette alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4, ossia al comune dove è ubicato l’esercizio.

Al riguardo, evidenzia, altresì, che il comma 4 in discorso, oltre a prevedere la comunicazione al comune, prevede anche la limitazione delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto, nonché del periodo massimo consentito di dieci giorni.

Fermo quanto sopra, chiede, pertanto, se per le vendite effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ovvero effettuate senza comunicazione all’autorità comunale, sia previsto il superamento delle tre volte di vendite sottocosto in un anno, del numero di giorni e del numero delle referenze.

Al riguardo, in via preliminare, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Ai sensi del comma 2, dell’articolo 2, del D.P.R. n. 218 “E’ altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa”.

Per espressa previsione del successivo comma 3, l’effettuazione delle vendite sottocosto nei casi previsti dai citati commi 1 e 2 del medesimo articolo 2, non è soggetta alla comunicazione preventiva al comune competente per territorio prevista dall’articolo 1, comma 4, stesso D.P.R.

Al riguardo, come precisato nella circolare n. 3528 del 24-10-2001, al punto 4.1 “Nel caso dei prodotti elencati alle lettere dalla a) alla e) del predetto comma 1, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al predetto comma 2, le vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna delle limitazioni elencate all’articolo 1, comma 4, nonché al decorso del termine di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto n. 218 del 2001”.

La circostanza che al citato punto 4.1 della circolare non è richiamata la sola deroga alla comunicazione preventiva al comune, ma sono richiamate anche le limitazioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, comporta che, nel caso delle vendite sottocosto sempre consentite, non si applica, oltre all’obbligo di comunicazione preventiva al comune, anche l’obbligo di effettuazione della medesime per sole tre volte nel corso dell’anno, la durata non superiore a dieci giorni e il limite delle cinquanta referenze.

Non si applica, altresì, anche il decorso del termine di cui all’articolo 1, comma 5, stesso decreto, ovvero l’obbligo del decorso di un periodo pari a venti giorni tra una vendita sottocosto e l’altra.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico