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Risoluzione n. 493365

Per opportuna informazione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. RU 113015 del 9 ottobre 2017, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.

“In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l’articolo 29, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/95 è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella G.U. Serie generale n. 189 del 14-8-2017.

La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riconducendone il campo di applicazione.

Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, non sono ora più censiti da questa Agenzia pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504/95.

La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonché gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro sono stati interessati da misure di semplificazione previste dal decreto legislativo n. 222/2016 che ha disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 504/95. Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n. 124/2017, la predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

Va evidenziato che la disciplina delle accise conosce una nozione omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad imposta all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano per la particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata dagli esercenti la vendita all’ingrosso.

Per quanto qui interessa, la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia.

Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalla discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 504/95:

– gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, già richiamati dall’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 504/95 ovvero quelli annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari; – la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;

– gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;

– gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;

– la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita, per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita”.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico