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Risoluzione n. 42091 del 7 febbraio 2017

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se l’aver prestato la propria opera in qualità di dipendente di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), società privata di treni ad alta velocità, con la mansione di  RAIN MANAGER, possa considerarsi requisito valido ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale per l’avvio di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

Precisa, al riguardo, che il soggetto in questione è stato assunto dal 2011 e che la figura del train manager racchiude in sé sia quella del capotreno, sia quella di responsabile di tutti i servizi di bordo, compresi i servizi di accoglienza, pulizia ed anche del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, del quale è sia supervisore responsabile che coadiutore, oltre che, a volte, colui che effettua il servizio stesso.

Fermo quanto sopra, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue:

Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “ … in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Con riferimento alla pratica professionale svolta in contesti d’impresa in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non costituisce l’aspetto prevalente, la scrivente ha avuto già modo di ritenere valutabili le mansioni svolte ai fini richiesti.

Con riferimento alla circostanza che il citato dettato normativo richieda che il soggetto sia stato “dipendente qualificato”, ha altresì avuto modo di  sottolineare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato (per il C.C.N.L. del Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale).

Nel caso in questione, dalle informazioni fornite, il soggetto richiedente risulta essere impiegato con la qualifica di “Train Manager”, con le funzioni direttive, tra l’altro, di responsabile di tutti i servizi di bordo, compreso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande; risulta pertanto inquadrato in un livello di alto profilo professionale.

Di conseguenza, ad avviso della scrivente, il soggetto in discorso può considerarsi in possesso della qualificazione richiesta.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico