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Risoluzione n. 140746 del 17 aprile 2018

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune fa presente che un’impresa ha avviato, in una medesima unità immobiliare, un esercizio di vicinato con superficie di vendita di mq. 242 e un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico un bar, con superficie di vendita di mq. 33.

Ciò premesso, evidenzia quanto sostenuto dalla scrivente Direzione generale nella nota n. 5885 del 15-1-2013, ossia l’ammissibilità della coesistenza di due o più esercizi di vicinato nella medesima unità immobiliare purché la somma delle superfici rientri nei limiti indicati all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Nel rilevare, però, che nel caso di specie, nella medesima unità immobiliare coesistono un esercizio di vicinato ed un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sottolinea che la deliberazione consiliare n. (…), che ha approvato il regolamento per la disciplina del “plurinegozio”, all’articolo 1, comma 3, regolamenta la coesistenza in un medesimo locale sia dell’attività di vendita in esercizio di vicinato che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, disponendo che la superficie complessiva di vendita non può eccedere i mq. 250.

Fermo quanto sopra, chiede pertanto di conoscere se tale coesistenza sia ammissibile; nel caso lo fosse, se la superficie complessiva occupata da entrambe le attività non debba eccedere i mq. 250; qualora sia possibile che la superficie complessiva superi i mq. 250, se eventuali limitazioni previste violino il diritto di libera iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione ed il divieto di porre limitazioni alle attività economiche di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2012.

Al riguardo la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare evidenzia che nella disciplina vigente in materia di esercizio dell’attività commerciale non vi è alcun divieto relativo alla coesistenza di due o più attività commerciali, ivi compreso il caso della coesistenza di un’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Fermo quanto sopra, con riferimento al quesito specifico relativo ai limiti dimensionali da rispettare, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel caso del commercio al dettaglio, gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per l’avvio di un’attività di esercizio di vicinato nel settore non alimentare è prevista la SCIA; nel caso di esercizio di vicinato nel settore alimentare è prevista la SCIA Unica che comprende la SCIA per l’apertura e la SCIA per la notifica sanitaria.

Nel caso di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande la disciplina nazionale di settore, ossia la legge 25 agosto 1991, n. 287, non prevede limiti dimensionali delle superfici; resta ferma, però, la necessità dell’autorizzazione nel caso di avvio nelle zone del territorio comunale che in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 siano assoggettate a programmazione mentre negli altri casi sono soggette a SCIA Unica.

Di conseguenza, ove si intendano avviare le due tipologie di attività (vendita e somministrazione) nel medesimo ambito spaziale, ai sensi della richiamata disciplina nazionale, trattandosi di due attività economiche distinte e soggette a diversi regimi legittimanti, a seconda delle caratteristiche che possono presentarsi, sia nel caso dei settori merceologici per il commercio al dettaglio, sia per l’ubicazione in determinate zone del territorio comunale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la coesistenza nel medesimo locale risulta ammissibile salva, però, la necessità di provvedere alla presentazione di due distinti titoli legittimanti (anche se nel caso di codesto Comune sembrerebbe che un provvedimento comunale abbia individuato una specifica tipologia di struttura commerciale denominata “plurinegozio” assoggettata ad un unico titolo legittimante, ossia la SCIA).

Fermo quanto sopra e ribadito, pertanto, che la disciplina nazionale ammette la possibilità di coesistenza delle due attività in discorso (vendita e somministrazione), si evidenzia che il limite di mq. 250, richiamato nella citata nota n. 5885 della Scrivente, è riferibile, anche nel caso segnalato da codesto Comune, esclusivamente alla quota di superficie destinata all’attività di vendita al dettaglio.

In tal senso, non si ritiene che sussistano limitazioni all’attività economica ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico