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Risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Associazione chiede chiarimenti in merito alla possibilità o meno di avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzata in un locale, con certificato di agibilità ed idonea destinazione d’uso, di circa 60 mq. da adibire interamente a laboratorio cucina, con somministrazione dei pasti da effettuarsi esclusivamente in area esterna (giardino) contigua al medesimo locale, che sarà attrezzata con tavoli e sedie.

Chiede, pertanto, ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, se sia possibile avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande così organizzata e, qualora fosse considerato possibile, se la notifica sanitaria debba riferirsi esclusivamente al locale di produzione-preparazione dei cibi o anche alla parte esterna attrezzata con tavoli e sedie.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

Il richiamato articolo 1 della legge n. 287 del 1991 dispone che “ …. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.

Inoltre, l’articolo 3, comma 7, dispone che “Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici (…)”.

L’articolo 5, comma 6, dispone che “E’ consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge (…)”.

Infine, il comma 5, dell’articolo 64, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 dispone che “L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno, anche in caso di ampliamento di superficie”.

Dalle suindicate norme, ad avviso della scrivente Direzione generale, consegue che l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può prescindere dall’utilizzo di una unità immobiliare o parte della medesima, avente peraltro la destinazione d’uso prescritta per detta tipologia di attività.

L’utilizzo, pertanto di superficie esterna e comunque all’uopo attrezzata, infatti, deve intendersi come aggiuntiva e non come alternativa paritaria.

Fermo quanto sopra, in relazione alla richiesta riguardante la necessità della notifica sanitaria anche per la superficie esterna, la presente nota e il quesito sono trasmessi al Ministero della Salute e all’Ufficio Semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministeri, con preghiera di notiziare l’associazione in indirizzo e per conoscenza la scrivente in ordine al parere di competenza.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico