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Rivendita non esclusiva di stampa, quotidiani e periodici

Risoluzione n. 223700 del 4 novembre 2015

Codesta Società fa presente di aver ottenuto nel 2010 un permesso per la costruzione e realizzazione “su un’area di proprietà, di un impianto di carburanti, con annesso fabbricato di mq. 620, all’interno del quale sono state collocate due attività commerciali”.

 Fa presente, altresì, che, a seguito di istanza, nel 2015 ha ottenuto “permesso di costruire in variante (…) per la rivendita non esclusiva di stampa, quotidiani e periodici e altre merci”.

Fa presente, infine, con riferimento a detto fabbricato, di avere successivamente presentato una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) per la vendita di quotidiani e periodici.

Tanto premesso, chiede se l’avvio di tale attività sia assentibile con SCIA o necessiti di formale atto autorizzatorio da parte del Comune e quale significato sia da attribuire alla nozione “altre merci”, ovvero se si intenda la possibilità di vendere qualsiasi merce, sia alimentare che non.

Oltre quanto sopra, si fa, altresì, riferimento alla nota di codesto Comune, nella quale esplicitata la medesima fattispecie e richiamato l’articolo 45, comma 3, della L.R. n. 24 del 2015, il quale prevede che “I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica”, chiede di chiarire se sia configurabile un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici che di fatto si sostanzia in una media struttura di vendita, anche in considerazione del fatto che l’interpretazione fornita da codesta Società determinerebbe, nella sostanza, un superamento dei limiti di superficie stabiliti dal citato articolo 45, comma 3.

Al riguardo, la scrivente Direzione, con riferimento alla disciplina nazionale vigente, in via preliminare, rappresenta quanto segue:

Il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108” che ha sostituito in parte le norme contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”.

Ai sensi della predetta normativa, nello specifico l’articolo 2, comma 2, l’apertura di una rivendita esclusiva e non esclusiva “è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale (…). Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione.

Il successivo comma 3 individua gli esercizi commerciali all’interno dei quali può essere autorizzata la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici, ossia:

  1. a) le rivendite di generi di monopolio;
  2. b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
  3. c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  4. d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  5. e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
  6. f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Con riguardo alla predetta attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, la scrivente Direzione Generale, alla luce delle norme di liberalizzazione e semplificazione, nonché dei dettami della giurisprudenza (cfr. sentenza 2189 del 29 aprile 2003), non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all’autorità competente, ha avuto già modo di precisare, con l’allegata nota n. 172360 del 2-8-2012, che all’avvio di tale attività può essere applicabile l’istituto della SCIA, secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge 241/1990, pur evidenziandosi che la competenza prevalente in materia spetta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Con riferimento, invece, all’attività di vendita in generale, si precisa che la disciplina nazionale vigente, (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147) prevede che l’attività commerciale possa essere avviata ed esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare (cfr. articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998).

Ciò significa che un soggetto in possesso dei requisiti prescritti può vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico prescelto, fermo restando il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

In caso di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la normativa di riferimento impone, oltre al possesso dei requisiti morali, anche il possesso dei requisiti professionali, di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Fermo quanto sopra, si precisa che la disciplina applicabile alle attività commerciali è correlata alla superficie del locale nel quale il soggetto intende avviare l’attività di vendita, al fine di definire la tipologia dell’attività commerciale e il relativo titolo legittimante all’avvio dell’attività.

Ove l’attività sia esercitata in esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (cfr. articolo 4, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998) è sufficiente la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al comune competente per territorio.

In caso di esercizi con superficie di vendita superiore ai suddetti limiti (cfr. articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo n. 114 del 1998) è necessario ottenere una specifica autorizzazione dal comune (cfr. articoli 8 e 9, medesimo decreto).

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, la risposta alla richiesta di parere non può che essere correlata alla dimensione del locale nel quale l’attività deve essere esercitata.

Nel caso di specie, la superficie complessiva del locale è superiore ai limiti del citato articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Di conseguenza, se codesta Società intende attivare l’attività di vendita di merce appartenente al settore merceologico alimentare e/o non alimentare in una parte del locale entro i limiti del citato articolo 4, comma 1, lettera d), è ammissibile l’utilizzo della SCIA (fermo restando il possesso dei requisiti prescritti).

Egualmente tale istituto è utilizzabile per la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici nella parte restante di superficie, non essendo necessaria, in questo caso, la correlazione con la superficie del locale.

Se invece la superficie da destinare all’attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e/o non alimentare è superiore ai limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera d), non è ammissibile l’istituto della SCIA, essendo necessario, al riguardo, l’istituto dell’autorizzazione.

Quanto sopra è evidenziato dalla scrivente alla luce della vigente disciplina nazionale di riferimento.

Considerato però che nell’ambito territoriale di riferimento è vigente una normativa regionale che, stante il disposto del citato articolo 45, limita l’ampiezza della superficie del locale attivabile presso un impianto di distribuzione di carburante entro i limiti stabiliti dal citato decreto legislativo n. 114 per gli esercizi di vicinato, è evidente che codesta Società può attivare la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e/o non alimentare, soltanto entro i limiti stabiliti dal citato articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto.

Resta fermo, comunque, ad avviso della scrivente che l’attivazione di una rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, stante peraltro il contenuto della norma nazionale di riferimento, ossia l’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 170, non è assoggettabile a limiti di superficie ed è avviabile a seguito della presentazione della SCIA al Comune competente per territorio.

La presente nota ed il relativo quesito sono inviati anche alla Regione (…), la quale è pregata di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.