Risoluzione n. 41974 del 7 febbraio 2017
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Provincia Autonoma chiede chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 in caso di esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Nello specifico formula i seguenti quesiti:
1. Qualora l’imprenditore individuale o il legale rappresentante di una società siano intestatari di più autorizzazioni relative ad esercizi di somministrazione, è necessaria la nomina di un rappresentante legale diverso per ciascuno di essi al fine di garantire la conduzione dell’esercizio?
2. Con quali modalità il soggetto titolare dell’autorizzazione procede alla nomina della figura del rappresentante legale? E’ necessaria una procura institoria ai sensi degli articoli 2203 ss. Cod. civ. o è sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione con il quale il soggetto attesterà di essere in possesso dei requisiti morali sottoscrivendo in calce le dichiarazioni rese e pertanto esplicitando l’accettazione dell’incarico affidatogli?
3. I requisiti morali ai sensi del TULPS sono quelli indicati nel medesimo Testo Unico oppure anche quelli previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010?
Al riguardo la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
Si richiama, in via preliminare, quanto già sostenuto nella nota n. 3075 del 12-1-2016, inviata a codesta Provincia Autonoma, con la quale la scrivente Direzione ha avuto modo di esprimersi con riguardo sia alla figura del preposto per le attività commerciali che alla figura del rappresentante legale nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Nello specifico, ha chiarito che la figura del proposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e che può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale, fermo restando, come precisato nella circolare n. 3656 del 12-9-2012, che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.
Nel caso specifico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla figura del preposto necessaria qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, resta ferma la necessità di ricorrere all’istituto della rappresentanza, fermo quanto precisato dal Ministero dell’Interno con nota n. 557/PAS. 16646 del 31 gennaio 2006 in merito all’obbligatorietà della conduzione personale delle attività in discorso, autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Con riferimento, pertanto, al quesito n. 1, la scrivente Direzione ha già avuto modo di precisare che il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell’esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (salvo assenze temporanee per comuni esigenze come espressamente sottolineato dal Ministero dell’Interno nella nota n. 557/PAS. 12491 del 16-7-2013). Il soggetto preposto all’attività commerciale, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale.
Di conseguenza, un soggetto titolare di un’attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.
Con riferimento al quesito n. 3, la scrivente Direzione ritiene che il rappresentante legale, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del TULPS, non sia tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale (cfr. articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell’attività, nonché del preposto all’attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.
E’ tenuto, invece, ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 8 del Regio Decreto n. 773 del 1931, che infatti recita: “…. Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l’autorizzazione” e che, ad avviso della scrivente, non può che riferirsi ai requisiti prescritti dal medesimo Regio Decreto agli articoli 11, 92 e 131.
Con riferimento al quesito n. 2, la scrivente riterrebbe che, ai fini della prova della nomina del rappresentante legale e dell’accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo, dovrebbe risultare sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione, salvo diverso avviso del Ministero dell’Interno, al quale la presente nota è inviata con preghiera di far conoscere anche alla scrivente Direzione Generale le proprie determinazioni.
- Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico
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