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Risoluzione n. 96410 del 19 giugno 2015

Oggetto: Chiarimenti su decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Pubblicità – Prezzo finale di vendita e prezzo per unità di misura.

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la S.V. chiede chiarimenti ai fini di una corretta interpretazione delle modalità di informazione relative all’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti in vendita da parte dei commercianti.

Rappresenta, in particolare, di aver ricevuto numerose segnalazioni di multe, da parte di colleghi farmacisti titolari di parafarmacia, rei di non aver esposto sui prodotti i prezzi per unità di misura. Tali prodotti sono riconducibili principalmente a: prodotti per la persona, solari, prodotti alimentari per bambini, creme, i quali sono stati esposti con l’indicazione del solo prezzo finale di vendita al pubblico.

Stante il disposto di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 206 del 2005, che indica i prodotti che sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura, chiede un parere dirimente al riguardo.

Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.

La pubblicità dei prezzi negli esercizi di vendita al dettaglio è disciplinata dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale al comma 4 prevede espressamente che:“4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura”.

L’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo, il cui articolo 14 dispone espressamente che: “Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16”.

Rientrano nell’applicabilità dell’obbligo, pertanto, come prevede espressamente il citato articolo 14 del decreto legislativo n. 206 del 2005, tutti i casi nei quali l’obbligo di indicazione del prezzo di vendita è sancito dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con la conseguenza che ogni volta che le disposizioni impongono la pubblicità del prezzo del prodotto esposto, con le medesime modalità con le quali si indica il prezzo al pubblico, deve essere indicato il prezzo per unità di misura (quest’ultimo si riferisce al litro o al metro cubo per i prodotti commercializzati in volume, al chilogrammo o alla tonnellata per quelli commercializzati a peso o in massa, al metro per quelli commercializzati secondo le misure lineari e al metro quadrato per quelli commercializzati secondo misure di superficie).

Non sono assoggettabili all’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i casi ai quali non si applica l’obbligo di pubblicità di esposizione del prezzo di vendita, elencati all’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo n. 205 del 2006.

Nel caso di prodotti alimentari commercializzati sfusi, deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura; al contrario, nel caso di prodotti non alimentari, è previsto l’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura, oltre all’indicazione del prezzo di vendita, qualora si tratti di prodotti preconfezionati in quantità prestabilite o preconfezionati in quantità variabile, nonché di prodotti commercializzati sfusi.

Sono escluse dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 205 del 2006, le seguenti fattispecie di prodotti:

“a) prodotti commercializzati sfusi che (…) possono essere venduti a pezzo o a collo;

  1. b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  2. c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
  3. d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  4. e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta (…);
  5. f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
  6. g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o al collo”.

Riguardo a detta elencazione, che risulta in gran parte di agevole comprensione, si ritiene opportuno precisare quanto segue con riferimento al contenuto delle lettere a), f) e g).

Con riferimento al richiamo di cui alla lettera a), si precisa che i prodotti in questione sono quelli che, in conformità alle disposizioni della legge 5 agosto 1981, n. 441 e del D.M. 21 dicembre 1984, concernente la vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo. Ai fini della individuazione dei medesimi, pertanto, si rinvia alle disposizioni contenute nella citata legge n. 441 e nelle relative norme di attuazione di cui al citato D.M. 21 dicembre 1984, nonché ai criteri interpretativi forniti in proposito dal Ministero dell’industria con circolare n. 3082 del 1 ottobre 1985.

Con riferimento al richiamo di cui alla lettera f), si precisa che gli alimenti precucinati o preparati o da preparare, sono riferiti a fattispecie diverse, anche se parzialmente coincidenti. Gli alimenti precucinati, che sono stati sottoposti a trattamenti di cucina e non a trattamenti termici volti alla mera conservazione possono essere già pronti per il consumo diretto non necessitando di alcun intervento ulteriore da parte del consumatore; quelli appartenenti alle categorie degli alimenti preparati o da preparare possono, invece, non essere precucinati. Il requisito “contenuti nello stesso imballaggio”si riferisce alle tre fattispecie e comporta una duplice conseguenza: da un lato che non può consentirsi una pluralità di prodotti alimentari posti in vendita in confezioni distinte anche se tendenti alla preparazione del medesimo alimento; dall’altro, la necessità che ciascuna confezione contenga una pluralità di elementi.

Con riferimento, infine, ai prodotti di fantasia di cui alla lettera g), si richiama la circolare del Ministero dell’industria del 19 marzo 1986, n. 3101, la quale precisa quanto si riporta: “Poiché tale espressione non individua una categoria di prodotti determinabili a priori, riveste una particolare importanza nella interpretazione di queste fattispecie il ricorso al criterio della significatività nella indicazione del prezzo unitario. Alla luce di tale criterio, nei prodotti in questione, l’apporto della “fantasia” deve essere tale da conferire loro una esclusività che li rende non confrontabili né sostituibili con altro prodotto, con riferimento alle motivazioni di acquisto del consumatore medio, e da rendere pertanto non significativa l’indicazione del prezzo unitario. La sostituibilità del prodotto va riferita ad un criterio funzionale e cioè alla idoneità di prodotti diversi a soddisfare lo stesso tipo di bisogno e va intesa quindi non soltanto tra i prodotti della stessa specie, ma ampliata a prodotti simili, ossia dello stesso genere, che possano presentare caratteri oggettivi di sostituibilità per il consumatore. I criteri della confrontabilità e della sostituibilità dei prodotti nel senso suindicato riguardano la loro presentazione e la loro composizione, nei casi in cui l’elemento qualitativo-compositivo consente di attribuire al prodotto un richiamo che fa prescindere la domanda dello stesso dal suo elemento qualitativo, o i due elementi nei casi di compresenza (…). La circolare, poi, precisa che rientrano inoltre nella nozione di prodotti di fantasia “cioccolatini, praline e uova”, nonché che devono “… essere ricondotte alla nozione di prodotti di fantasia in genere tutte le piccole confezioni dolciarie o snaks (sticks, bustine e contenitori tascabili di caramelle di vario tipo e chewing-gum, torroncini, figure di zucchero, merendine, snacks dolci e salati (…) ricomprese entro il limite massimo di 80 grammi”.

Da quanto sopra evidenziato consegue che anche per i prodotti elencati nel quesito, che legittimamente possono essere posti in vendita nelle parafarmacie, oltre che in tutti gli esercizi commerciali non alimentari, vige l’obbligo di indicare, oltre il prezzo finale di vendita, anche il prezzo per unità di misura, non rientrando i medesimi in alcuno dei casi di esclusione di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 206 del 2005.

In conclusione, con riferimento all’esemplificazione dei prodotti da parte della S.V., si richiama il parere n. 56750 del 19 giugno 2009, con il quale la scrivente Direzione, in merito alla richiesta di chiarimento sulla possibilità di esenzione dell’applicazione della normativa ai prodotti di drogheria quali detersivi, ammorbidenti, smacchianti, shampoo, etc, ha ritenuto che “Il fatto che una vasta gamma di prodotti risultino combinati, vale a dire composti da diversi elementi, non potrebbe rappresentare il presupposto o comunque la condizione idonea a prospettare di per sé un difetto di comparabilità e quindi la non insorgenza dell’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura che, ai sensi della normativa in vigore, deve intendersi riferito al prodotto complessivamente considerato”.