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Risoluzione n.116329 del 21 marzo 2018

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Coordinamento Interregionale sul commercio chiede chiarimenti in merito agli interventi di proroga intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, nello specifico, se quanto disposto possa essere applicabile ai produttori agricoli titolari di concessione di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

Evidenzia che già con parere n. 282683 del 7-9-2016, che si allega (All. 1) aveva avuto modo di precisare che quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dalla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, poteva essere considerato applicabile anche ai produttori agricoli che operano sulle aree pubbliche con posteggio dato in concessione.

Fermo, infatti, quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia la non applicabilità in via generale del decreto in discorso ai produttori agricoli, occorre richiamare l’articolo 30, comma 4, stesso decreto legislativo, il quale dispone che “La disciplina di cui al (…) titolo X del decreto che reca la disciplina relativa al commercio sulle aree pubbliche n.d.r.) non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti (…), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi (…)”.

Ciò significa che ove i produttori agricoli intendano operare tramite posteggi su area pubblica, i medesimi devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti che intendono svolgere l’attività di vendita con la medesima modalità.

Quanto sopra è confermato dal disposto dell’articolo 28, comma 15, del già citato decreto legislativo n. 114, il quale dispone che il comune, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, comma 13, stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività “nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti”, disponendo pertanto la necessità di un criterio selettivo anche in tale ultimo caso.

Consegue, da quanto esplicitato, pertanto, che anche ai produttori agricoli operanti su area pubblica con posteggio dato in concessione non possono che applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1180 e 1181 della richiamata legge n. 205 del 2017.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico