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Risoluzione n.11667 del 19 gennaio 2016

 

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Società, operante

nell’ambito della rilevazione dei prezzi nella Grande Distribuzione Organizzata, riferisce il diniego opposto ad alcuni suoi operatori, ai quali viene impedito, presso alcuni esercizi, il regolare svolgimento dell’attività in discorso.

Chiede, pertanto, anche alla luce della risoluzione n. 30776 del 5 marzo 2015, riguardante analoga circostanza, ulteriori chiarimenti in merito al diritto di accesso degli operatori adibiti al rilevamento dei prezzi all’interno di quei punti vendita che continuano ad opporre un rifiuto allo svolgimento dell’attività in parola, richiamando quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 287 del 1990 e la presunta violazione di domicilio di cui all’articolo 614 del codice penale.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue:

In via preliminare, richiama quanto già sottolineato con la citata nota n. 30776 del 2015, ovvero che ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 287, non si rilevano elementi di divieto alla rilevazione dei prezzi, nonché elementi che possano far ricondurre la rilevazione stessa alla lesione degli interessi della concorrenza: al contrario, sono vietati quei comportamenti, da parte delle imprese, che tendono a “… restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante …”.

Richiama, altresì, quanto evidenziato con riferimento al contenuto dell’articolo 614 del c.p., ovvero che la Cassazione penale ha definito “domicilio” qualunque “luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità del cittadino”, operando così un esplicito riferimento del termine domicilio alla privata dimora del cittadino, in quanto luogo soggetto ad un accesso controllato e discrezionale del suddetto, al contrario, invece, di un’attività di supermercato qualificata dalla giurisprudenza come luogo aperto al pubblico, ovvero come quel luogo cui chiunque può accedere a determinate condizioni stabilite dalla legge.

Ciò premesso, la scrivente ha pertanto sottolineato che non esistono espressi divieti di rilevazioni sanciti da norme nazionali, evidenziando, altresì, che in base alla vigente disciplina commerciale il prezzo deve essere reso pubblico.

Ha sottolineato, inoltre, che in base a quanto stabilito dall’articolo 614 c.p., la fattispecie di reato si realizzerebbe quando il soggetto si introduce contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero s’introduce clandestinamente o con l’inganno, mancando, pertanto, nel caso di specie, il diritto di esclusione.

Ha evidenziato, altresì, che non sembra neanche determinarsi la fattispecie di cui all’articolo 2598 del Codice Civile, ovvero il compimento di atti di concorrenza sleale, stante che “…. compie atti di concorrenza sleale chiunque (…) 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Fermo quanto sopra, la scrivente, nel constatare che non sembrano sussistere elementi normativi che impediscano l’accesso e lo svolgimento dell’attività di rilevazione dei prezzi all’interno di un esercizio commerciale, laddove la medesima non intralci il normale svolgimento dell’attività commerciale, ha comunque inviato la nota anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di conoscere l’eventuale parere di competenza.

Quest’ultima, con la nota n. 33154 dell’8-5-2015, pur condividendo la risposta fornita dalla scrivente, non ravvisando, pertanto, un divieto di svolgimento dell’attività in parola in base all’articolo 2 della legge n. 287 del 1990, né più in generale, ai sensi della normativa a tutela della concorrenza ha comunque ritenuto di effettuare alcune precisazioni che si riportano nel proseguo:

“L’assenza di un divieto a svolgere tale tipologia di attività non esclude che la stessa possa invece, sotto specificate condizioni, acquisire rilievo ai sensi della normativa a tutela della concorrenza ed essere oggetto di specifico accertamento e valutazione da parte dell’Autorità: in particolare, l’attività di rilevazione dei prezzi svolta da una società di marketing per conto delle imprese distributive, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del settore della GDO, può essere considerata, infatti, una condotta astrattamente idonea ad incidere sulle dinamiche concorrenziali delle imprese committenti.

A tale riguardo si osserva come, sulla base di orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati, sia a livello nazionale che europeo, lo scambio di informazioni di mercato tra imprese:

– quando non abbia mere finalità statistiche, ma costituisca invece un sistema istituzionalizzato e periodico di comunicazione tra società concorrenti- possa rappresentare un’intesa restrittiva della concorrenza, anche quando le informazioni abbiano natura intrinsecamente “pubblica”, come nel caso dei prezzi di vendita”. Anche i dati pubblici, infatti, possono essere raccolti, predisposti, organizzati e scambiati tra imprese in modo da rendere le informazioni immediatamente fruibili e confrontabili, diversamente da quanto accadrebbe in assenza dello scambio, sì da facilitare il coordinamento su un equilibrio di mercato collusivo. E ciò con costi informativi condivisi e, pertanto, notevolmente ridotti.

Nel caso di specie, non si dispone di informazioni che lascino presumere che l’attività svolta dalla società di marketing sia stata commissionata da un insieme di società concorrenti in modo congiunto e coordinato, né risulta che i committenti concordino le modalità di rilevazione (paniere di prodotti rilevati, periodicità, frequenza, ecc.) e/o i criteri di elaborazione e di utilizzo delle informazioni raccolte. Tuttavia, ove dovessero invece emergere elementi presuntivi di un utilizzo diverso dallo strumento indicato da parte delle catene distributive, non già al servizio di un’autonoma attività di “market intelligence”, bensì come strumento di condivisione di informazioni aziendali e di facilitazione del coordinamento, una compiuta valutazione da partedell’Autorità potrebbe aversi solo a seguito di un’analisi più approfondita delle circostanze rilevanti”

Fermo quanto sopra, considerata l’ulteriore richiesta di chiarimenti che potrebbe attestare il permanere della problematica segnalata, la scrivente Direzione Generale ritiene di inviare la presente nota, unitamente alla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di parere anche all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di valutare se sussista l’opportunità di interventi finalizzati ad approfondire le circostanze che determinano un atteggiamento totalmente preclusivo da parte di alcune aziende.

  • Fonte Ministero Sviluppo Economico