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Formazione professionale iniziale e diritto-dovere

L’obbligo di istruzione sancito all’art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l’obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, può essere assolto:

  • nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l’accesso all’istruzione superiore;

  • nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L’istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell’accesso all’istruzione superiore.

L’assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15° anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità. Nei territori, le Regioni possono programmare, in regime di sussidiarietà, anche un’offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Il sistema complessivo dell’istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale (22 qualifiche) che quadriennale (21 diplomi), a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali.

Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione professionale.

Le azioni formative realizzate nell’ambito di tali percorsi sono oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di ISFOL.

Formazione tecnica superiore

Il sistema della formazione tecnica superiore è un canale formativo di specializzazione mirato a facilitare l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro e la riqualificazione di adulti occupati e non occupati, trasferendo competenze di tipo tecnico-professionale di medio e alto livello riferite a specifiche aree economiche professionali. È nato per garantire che la formazione di alto livello di tipo tecnico rispondesse ai fabbisogni professionali e formativi provenienti dal territorio.

Sono previste due alternative formative, entrambe comprendenti un tirocinio:

a) i percorsi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), di durata annuale, con cui si consegue una specializzazione professionale di 4º livello EQF;

b) i percorsi di ITS (Istituti Tecnici Superiori), di durata biennale o triennale, con cui si consegue una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF e che offrono una formazione non accademica superiore in aree professionali strategiche per lo sviluppo del paese. L’accesso agli ITS richiede un diploma di scuola secondaria superiore.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine dedicate al tema sul sito dell’INDIRE e sul sito dell’ISFOL.

Formazione continua

La formazione continua migliora il livello di qualificazione e le competenze professionali delle persone adulte occupate.

Per la formazione dei propri dipendenti, le imprese possono scegliere di aderire ad uno dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge funzioni autorizzative, di monitoraggio e vigilanza sui Fondi.

I Fondi vengono alimentati dal gettito derivante dal contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978 che i datori di lavoro sono obbligati a versare all’INPS. I datori di lavoro che decidano di non aderire ad alcun fondo sono comunque obbligati al versamento che viene fatto confluire in fondi rotativi a titolarità MLPS e MEF e utilizzato per le finalità previste dalla norma.

L’art. 12 del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo per i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di versare regolarmente un contributo ai Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, costituiti ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Tali Fondi sono caratterizzati da una duplice finalità:

  • garantire ai lavoratori somministrati interventi di qualificazione e riqualificazione professionale;

  • promuovere iniziative per garantire l’integrazione del reddito, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la previsione di specifiche misure di carattere previdenziale.

Formazione permanente

La formazione permanente comprende le varie forme di apprendimento che incrementano conoscenze, capacità e competenze per una crescita professionale e personale.

Fondamentalmente, si può parlare di tre tipi di apprendimento:

  • formale: percorsi di offerta pubblica di istruzione e formazione;

  • non formale: percorsi di apprendimento che non danno luogo a qualifiche o diplomi ufficiali;

  • informale: ogni forma di apprendimento acquisito nelle situazioni di vita quotidiana, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

L’integrazione delle varie dimensioni dell’apprendimento in un unico sistema integrato è una delle priorità europee cui anche l’Italia sta lavorando. Si tratta di creare reti territoriali tra scuole, enti di formazione, università, centri territoriali per l’istruzione degli adulti, servizi per il lavoro, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, imprese e loro rappresentanze datoriali e sindacali e di definire norme generali e standard condivisi per validare le competenze e le conoscenze acquisite nei diversi contesti.

Un riferimento importante a livello europeo in questo ambito è rappresentato dal Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente (EQF- European Qualification Framework – Quadro europeo delle qualifiche), uno schema di riferimento per tradurre le qualifiche e i livelli di apprendimento dei diversi paesi. Gli Stati membri sono chiamati, su base volontaria, a ridefinire i propri sistemi di istruzione e formazione, in modo da collegare i sistemi nazionali di riferimento e l’EQF.

Si applica a tutte le qualifiche, da quelle ottenute in un percorso di istruzione obbligatoria, ai livelli più alti di istruzione e formazione accademica, tecnica o professionale.

Per quanto riguarda la costruzione del sistema, l’Italia si è dotata di un quadro di definizione condiviso sulla materia; degli standard minimi di riferimento per validare e certificare le competenze; del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; degli standard degli attestati e dei certificati spendibili a livello europeo; di un sistema di monitoraggio e valutazione (D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013). Ciò permette di rendere più trasparenti e spendibili le competenze acquisite in tutti i contesti (lavoro, vita quotidiana e tempo libero), facilitando la mobilità geografica e professionale e accrescendo l’integrazione e personalizzazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.

* Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali