Laurea in scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali, edilizie
Risoluzione n. 32004 del 24 febbraio 2014
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 — Articolo 71, comma 6, lettera b), e s. m .i – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Laurea in scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali, edilizie.
Codesto Comune chiede se la laurea indicata in oggetto costituisca requisito professionale valido ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 — Articolo 71, comma 6, lettera b), e s. m .i.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Con riferimento al titolo di studio indicato in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, che al punto 1.1 individua le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, e al punto 1.3 le discipline eventualmente presenti nel piano di studi di lauree diverse da quelle elencate in 1.1, si osserva che né la laurea in parola né alcuna delle discipline elencate nel piano di studi figurano tra gli elementi espressamente previsti dalla circolare richiamata che possano costituire motivo di riconoscimento della validità del titolo ai fini richiesti.
Né può essere invocata la circostanza che, ai sensi del DPR 328/2001, art. 13, comma 2, lett. a) punto 1), la laurea in parola permette l’accesso all’esame di stato per 1a professione di dottore agronomo e dottore forestale, sezione B, settore agronomo e forestale, cui è possibile accedere anche con il possesso di lauree che sulla base della circolare suddetta costituiscono titolo validi ai fini richiesti.
Lo scrivente Ufficio, pertanto, prendendo atto che nel piano di studi non figurano discipline che abbiano attinenza con la somministrazione di alimenti e bevande, non può riconoscere la validità della laurea in oggetto.
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