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Circolare n. 3709/c  del 19 ottobre 2018

Si fa riferimento alla normativa in oggetto, ed in particolare alle disposizioni dettate dall’art. 1 della legge n. 108/2018 in base alle quali il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, è stato convertito in legge con le modificazioni riportate nell’ allegato alla legge stessa.

In proposito si evidenzia che dette modifiche hanno portato, tra l’altro, all’inserimento, dopo l’articolo 11, del seguente art. 11-ter concernente “ Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio”:

1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.

Stante ciò, si ritiene opportuno riepilogare a codeste Camere di commercio le disposizioni scaturenti dalla sopracitata normativa, al fine di uniformare le procedure da attivare per gli inadempienti e/o i ritardatari, nonché di evitare disorientamento negli utenti.

Il richiamato decreto MISE del 26 ottobre 2011 recante “ Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 ed 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” prevedeva:

– al comma 1 dell’art. 10 (norme transitorie), che al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto stesso (13 maggio 2012), compilassero la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “ARC” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrassero per via telematica, entro un anno dalla predetta data (13 maggio 2013), all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario avevano stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese;

– al successivo comma 2 del medesimo articolo 10, che le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l’attività in questione presso alcuna impresa, sempre alla data di acquisizione di efficacia del decreto, compilassero la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “ARC” e la inoltrassero per via telematica entro un anno dalla predetta data, pena la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.

Successivamente poi, prima della scadenza dell’anno in questione, venne emanato il decreto ministeriale del 23 aprile 2013 concernente la proroga del suddetto termine alla data definitiva ed ultima del 30 settembre 2013 (proroga che, peraltro, riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio, che le altre tre categorie di ausiliari del commercio – agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi – che erano state interessate dalla soppressione dei ruoli camerali).

Stante quanto premesso, si è rilevato che alla suddetta scadenza del 30 settembre 2013 non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali di cui trattasi hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.

Ora, con la richiamata legge 21 settembre 2018, n. 108 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91), per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per iscriversi al R.I. ai fini dell’ immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico