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Figura del preposto nel settore alimentare

Risoluzione n. 227860 dell’8 luglio 2016

Si fa riferimento alla nota n. 10643 del 26-5-2016, con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in merito alla figura del preposto.

In particolare, stante quanto già chiarito con la circolare n. 3656 del 12-9-2012, nonché con ulteriori successive note, ossia che il divieto di nominare un identico preposto per più società ricavabile dalla precedente formulazione dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998 possa considerarsi decaduto, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti, oltre alla circostanza che il preposto non debba obbligatoriamente risultare legato all’impresa da alcun contratto di lavoro, chiede se un soggetto titolare di nuova autorizzazione su aree pubbliche del settore alimentare in forma itinerante possa nominare come preposto un soggetto, il quale a sua volta è già in possesso di propria autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e pertanto già in servizio e impegnato nella propria attività.

Nello specifico, chiede di conoscere come possa essere accertato che la preposizione all’attività commerciale sia effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Al riguardo la scrivente Direzione Generale, con riferimento a quanto precisato nella citata circolare n. 3656, conferma quanto già espresso in altri pareri, ovvero che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita.

Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale (non è possibile, pertanto, quantificare le ore di effettiva presenza nel locale) fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della medesima circolare, che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Al riguardo, con la nota n. 3075 del 12-1-2016, ha avuto modo di chiarire che anche un soggetto che svolge la funzione di preposto per una unità locale di somministrazione di alimenti e bevande ubicata in un Comune di una determinata Regione può svolgere altresì la funzione di preposto in un altro Comune di una Regione diversa da quella nella quale già opera, ove tale preposizione alla relativa attività commerciale sia comunque effettiva.

Con riferimento in particolare a quest’ultimo aspetto, la scrivente Direzione, con nota n. 212455 del 24-12-2013, che si allega, ha avuto modo di esprimersi con particolare riguardo alle eventuali responsabilità attribuibili alla figura del preposto, ritenendo che la stessa possa considerarsi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell’esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza e non invece per le norme che addebitino tale responsabilità al soggetto che abbia direttamente compiuto la violazione.

Questo in quanto ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

Ai sensi dell’articolo 6, terzo periodo della medesima legge n. 689 che recita “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”, consegue, inoltre, che in caso di violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque, in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

* Fonte MISE, Ministero dello Sviluppo Economico