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Risoluzione n. 103398 del 14 aprile 2016

Oggetto: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma6, lettera b) – Quesito in materia di requisiti professionali – Soggetto con inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico chiede se possa considerarsi in possesso del requisito professionale un soggetto che ha svolto, per due anni nell’ultimo quinquennio, un’attività lavorativa in qualità di direttore di locale cinematografico con inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema teatrali, stante la circostanza che presso la sala cinematografica è presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa all’attività principale di sala cinema.

Chiede, altresì, se sia necessario il possesso del requisito professionale in discorso per quelle attività di somministrazione annesse ad attività di trattenimento e svago laddove l’attività principale non sia soggetta a biglietto di ingresso (ad esempio una sala giochi) oppure se l’attività principale sia soggetta a biglietto di ingresso (ad esempio cinema, piscina) ma l’attività di somministrazione, pur funzionante negli orari di apertura dell’attività principale, risulta collocata in posizione tale da poter essere raggiunta anche senza dover usufruire dell’entrata dell’attività principale di trattenimento e svago.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera presso attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “ … in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Il soggetto in questione ha svolto la sua attività lavorativa presso un contesto d’impresa in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non costituisce l’aspetto prevalente.

Tuttavia, la scrivente Direzione, ha già avuto modo di precisare che l’attività suddetta può essere valutata ai fini richiesti, ferma restando la condizione che i soggetti inquadrati nei livelli del  in discorso, ossia per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema teatrali, devono provare di avere svolto mansioni attinenti alla produzione e manipolazione degli alimenti con carattere di continuità e prevalenza rispetto alle altre.

Con riferimento alla previsione normativa che il soggetto sia “dipendente qualificato” si riscontra che nel 4 livello del CCNL in questione rientrano quei “lavoratori che svolgono attività per l’esecuzione delle quali è necessaria una specifica competenza tecnico-pratica ed un’adeguata esperienza maturata nello svolgimento delle relative mansioni”.

Di conseguenza, stante l’acquisizione di conoscenze specialistiche riferibili all’inquadramento sopra indicato, la scrivente potrebbe considerare valida l’esperienza lavorativa in discorso soltanto qualora le mansioni esercitate abbiano con abitudine e prevalenza riguardato attività di manipolazione e produzione degli alimenti.

Con riferimento al secondo quesito si rappresenta quanto segue.

L’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147 del 2012 riformula l’alinea del comma 6 dell’articolo 71, sopprimendo tra le modifiche apportate la locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”.

Per effetto di tale soppressione non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell’articolo 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti., ovvero di tutti i casi in cui la vendita o la somministrazione è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente.

Con riferimento, nello specifico, all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.

Trattasi, in sostanza, delle attività svolte: b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; e) nelle mense aziendali e negli spazzi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno; f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Di conseguenza, con riferimento ai casi specifici evidenziati nel quesito, si rappresenta che ove l’attività principale non sia soggetta a biglietto di ingresso non può essere considerata attività

svolta nei confronti di una cerchia determinata di persone e pertanto si rende necessario il possesso del requisito professionale.

Ad avviso della scrivente, infine il requisito in questione si rende altresì necessario anche qualora l’attività principale sia soggetta a biglietto di ingresso ma l’attività di somministrazione, pur funzionante esclusivamente negli orari di apertura dell’attività principale, risulti fruibile da chiunque in quanto collocata in modo tale da non necessitare obbligatoriamente del passaggio attraverso l’attività principale di trattenimento e svago.