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Risoluzione n. 87473 del 9 marzo 2017

Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. sollecita un parere, già trasmesso nel 2016, sull’applicazione di un Regolamento comunale, con il quale si autorizza l’installazione di tavoli, sedie, pedane e gazebi in aree pubbliche esterne per la consumazione di prodotti gastronomici da parte di esercizi di vicinato ed imprese artigiane, quali macellerie-gastronomie, gelaterie, piadinerie e che, pertanto, risulterebbe in contrasto con la vigente normativa nazionale.

Stante quanto sopra, si rappresenta quanto segue.

La possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 aprile 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L’articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Tale tipologia di vendita, pertanto, non è estensibile ad altre attività artigianali di vario tipo, salvo che la specifica disciplina normativa regionale non lo consenta.

Con riguardo alle modalità applicative delle richiamate disposizioni, la scrivente Direzione Generale si è espressa al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006, precisando che il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari, non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione; le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi ha precisato che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Con successivi pareri ha formulato ulteriori precisazioni sulle attrezzature che possono essere utilizzate, escludendo, ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina e le macchine industriali per il caffè, tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, nonché sulle operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e trattamento dei prodotti destinati al consumo sul posto, consentendo in tal senso solamente il riscaldamento/sporzionamento dei medesimi.

Nel parere più recente (n. 86321 del 9-6-2015) è stato precisato che possono essere utilizzati piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché sedute non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all’interno dell’ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l’utilizzo congiunto della seduta e del piano d’appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).

Fermo quanto sopra, con riferimento nello specifico alla possibilità di concedere l’occupazione di suolo pubblico all’esterno del locale per il consumo sul posto, la scrivente non può che sottolineare che l’occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell’Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo.

Resta fermo, ovviamente, il fatto che il consumo sul posto, anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, deve essere svolto alle medesime condizioni espressamente previste dalla citata disposizione cui devono sottostare i titolari degli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico