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Codice del consumo – Modifiche

Oggetto: Decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014

Entrano in vigore le modifiche apportate al “Codice del consumo” dal decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

La direttiva unifica e sostituisce la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Le nuove disposizioni che sostituiscono gli articoli da 45 a 67 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.
Le norme che sono state modificate sono quelle che regolano i contratti a distanza (le vendite on-line o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non prevede la presenza fisica e simultanea delle parti) e quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali (le vendite porta a porta o a domicilio, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti).
Il decreto, che si applicherà a partire dal 13 giugno 2014, stabilisce norme standard per gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali. Tra le novità più significative si segnala: le informazioni precontrattuali dovranno essere più dettagliate, al consumatore dovrà essere consegnato un pro-memoria sulla esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso; nei contratti conclusi telefonicamente il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e averla accettata per iscritto; il tempo per il diritto di recesso dal contratto è ora di 14 giorni (prima 10); nella restituzione del bene, anche deteriorato, il consumatore non dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso; se le merci consegnate sono deteriorate la responsabilità è a carico del venditore e non dello spedizioniere; i pagamenti con bancomat o carta di credito e le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore non sono soggette a spese aggiuntive.