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Cessazione attività di vendita

Risoluzione n. 72134 del 29 aprile 2014

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità o meno di formulare con SCIA, come previsto dal comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., la comunicazione di cessazione dell’attività commerciale.
Riterrebbe, in caso di SCIA, che l’evento oggetto di segnalazione debba verificarsi contestualmente o successivamente rispetto alla data di presentazione della stessa, come previsto dal comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L’articolo 26, comma 5 prevede che: “E’ soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7“.
Il comma 1, del citato articolo 7, è stato abrogato dal comma 3 dell’articolo 65 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., esso prevedeva che: L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Con riferimento alla questione della ‘previa comunicazione” la scrivente ha già espresso il proprio avviso al riguardo con 1a nota n. 45718 del 19-3-2014, inviata tramite mail a codesto Comune.
Il successivo comma 2 del predetto articolo 7 è stato modificato dal comma 2 del dell’articolo 65 innanzi citato, esso, nell’ attuale vigente versione, prevede l’istituto della SCIA anche per la cessazione dell’attività proprio per effetto di quanto disposto dal citato articolo 26, comma 5, il quale dispone di comunicare la cessazione dell’attività degli esercizi commerciali secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7.
Stante quanto sopra, ai sensi della normativa vigente in materia ed in considerazione di quanto la scrivente Direzione ha sostenuto con nota n 178981 del 30-11-2010, la cessazione dell’attività deve essere comunicata con l’istituto della SCIA.
Alla luce, però, delle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel corso del 2012 (cfr. in particolare il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), ed in particolare dell’articolo 12, comma 4 del citato D.L. n. 5 del 2012, che individua gli istituti a cui sottoporre l’avvio delle attività, ovvero ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione è evidente che allo stato attuale la SCIA non risulta l’unico istituto applicabile, considerato infatti che la disposizione citata individua espressamente anche l’applicabilità dell’istituto della comunicazione.
In conseguenza di quanto sopra, la scrivente ritiene di modificare la posizione assunta nella citata nota n 178981, stante anche la necessità di intervenire ai fini della eliminazione di procedure non proporzionate, e pertanto rappresenta che il soggetto che intende cessare l’attività può utilizzare l’istituto della comunicazione.
In conclusione, si ribadisce quanto precisato nella nota n. 45718 del 19-3-2014, ossia che il soggetto che intende cessare non è più tenuto a dame comunicazione preventiva e che ai fini della tempistica è necessario rispettare il medesimo termine previsto per l’inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competenti per territorio.
Ci si riferisce, nello specifico, al termine prescritto nel caso di cessazione dell’attività dell’esercizio commerciale, che va comunicata al REA entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avviene, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 9-3-1982, nonché nel caso di cessazione dell’impresa da comunicare al Registro Imprese nel termine sempre di trenta giorni, secondo quanto disposto dall’ articolo 2196 Codice civile, ove trattasi di impresa individuale. L’articolo 2495 del Codice civile, nel caso di società di capitali e l’art. 2312 per le società di persone, pur disponendo l’obbligo di procedere a cancellazione, non prevedono un termine di adempimento.