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Risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015

Oggetto: Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all’interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell’Interno n. 5020 dell’1-4-2014, inviata per conoscenza anche alla scrivente Direzione, con la quale l’Amministrazione in parola ha risposto a vari quesiti di un comune circa l’interpretazione delle disposizioni dettate dagli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. e, in particolare, se esse debbano trovare applicazione, per i profili di sicurezza, anche nel caso in cui attrazioni di spettacolo viaggiante vengano installate, mediante strutture fisse, in spazi attrezzati all’interno di un esercizio pubblico (bar/ristorante), al fine di differenziare la gamma dei servizi offerti alla clientela e attrarre nuove fasce di consumatori.

In via preliminare ha evidenziato che “ …. il tipo di locale o di esercizio nel quale vengono installate dette attrazioni non ha rilevanza rispetto al regime e alle condizioni di sicurezza richiesti dagli articoli di legge suindicati”

Premesso quanto sopra, si riporta il contenuto integrale della nota in questione.

“In termini generali, quest’Ufficio ha da tempo formulato l’orientamento per cui, laddove si sia in presenza di allestimenti ed attrazioni destinate a spettacoli o intrattenimenti pubblici comunque suscettibili di esporre i partecipanti a potenziali rischi per l’incolumità e l’igiene, siano in via di principio da ritenersi necessari la licenza di cui all’art. 68 T.U.L.P.S. e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell’evento nel cui ambito l’allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante è collocato.

Tuttavia, per quanto riguarda, in specie, i trattenimenti musicali, danzanti o di altra natura all’interno di esercizi pubblici di ristorazione, questo Ufficio ha più volte espresso l’avviso secondo il quale debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio suddetto soltanto gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti la caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell’esibizione programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, con pagamento di un biglietto d’ingresso ecc.).

Lo stesso è da dirsi laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. nei fine settimana).

Vanno, invece, considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi o in specifiche ricorrenze (es.: festa dell’ultimo dell’anno), senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un’attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

In tali casi, nei quali il trattenimento è funzionale all’attività della somministrazione di alimenti, può infatti ritenersi che l’esercente attui in materia lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell’intrattenimento e dello spettacolo.

D’altra parte, in argomento, rileva l’abrogazione, disposta dall’art. 13, c. 2, del D.L. n. 5/2012, del secondo comma dell’art. 124 Reg. TULPS, che prevedeva la sottoposizione alla licenza di cui all’art. 69 TULPS degli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi di cui all’art. 86 dello stesso T.U..

Conclusivamente, con riguardo ai casi prospettati da codesto Ente, nei quali si ha comunque un allestimento stabile e specifico, con strutture di dimensioni non trascurabili ricomprese tra le attrazioni dello spettacolo viaggiante, in aree dedicate, rivolto al pubblico e, infine, oggetto di specifica pubblicizzazione, paiono prevalenti gli elementi che depongono nel senso della necessità della licenza prevista dal TULPS.

Ovviamente, comunque, la valutazione della necessità o meno di detto titolo non può operarsi se non localmente, in relazione alle specifiche circostanze e condizioni dei casi concreti, mentre, in mancanza di esplicite previsioni di legge, l’interpretazione di quest’Ufficio non può che limitarsi alla formulazione di criteri e orientamenti generali.

Si soggiunge infine, con richiamo alla capienza dell’esercizio, che il D.M. 19.8.1996, cui fa riferimento codesta Amministrazione comunale, sottopone al rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste anche “i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza superiore a 100 persone” (art. 1) mentre i locali di trattenimento con capienza inferiore a tale misura sono soggetti anch’essi alle stesse regole tecniche, limitatamente però alle vie di esodo del pubblico, alla statica delle strutture, all’esecuzione a regole d’arte degli impianti installati, ecc. (Cfr. all. XI), con le sole esclusioni previste dal comma 2.

Quanto alle altre domande formulate, lo scrivente ritiene che:

il parere della commissione di vigilanza è previsto come obbligatorio dall’art. 80 TULPS, che non si pronuncia sul suo carattere vincolante, benché – traducendosi in una valutazione di discrezionalità tecnica sia preferibile ritenerlo tale;

la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULSP ha, all’evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell’ente; infatti l’art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito “ai comuni” la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell’ente e sfera riservata ai dirigenti”.