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Risoluzione n. 331051

Con nota pervenuta per e-mail, codesto Comune ha chiesto alla scrivente Direzione Generale alcuni chiarimenti inerenti l’attività in oggetto e nello specifico:

– se nel caso di commercio elettronico di auto usate, le quali vengono acquistate attraverso un sito internet e rivendute nell’immediato, sia comunque necessario che l’operatore commerciale abbia un deposito auto nonostante il medesimo affermi di effettuare tutte le operazioni di acquisto/vendita senza neppure disporre materialmente del veicolo in quanto trattasi di operazioni che avvengono on-line;

– se l’operatore commerciale debba presentare altra documentazione oltre alla SCIA, ossia la dichiarazione di vendita di oggetti usati ai sensi dell’articolo 126 del TULPS.

Al riguardo, la scrivente, con nota n. 271882 del 19-8-2016, ha evidenziato che con riferimento al secondo quesito il Ministero dell’Interno, competente in materia, ha già avuto modo di esprimersi sia nel senso della ammissibilità della commercializzazione mediante la rete internet di autoveicoli nuovi o usati, con riferimento ai numerosi siti web che si propongono per tale vendita, sia nel senso della necessità della comunicazione prevista dall’articolo 115 TULPS allorché l’attività, che integra una forma di intermediazione nella conclusione di contratti, sia svolta per conto terzi.

Con riferimento a quanto richiesto con il primo quesito, la scrivente ha inoltrato la nota al competente Ministero dell’Interno, il quale con nota n. 557/PAS/U/013675 del 2-9-2016, ha ulteriormente precisato quanto di seguito si riporta:

“Sull’argomento, come rappresentato, lo scrivente ha già avuto modo di esprimersi sia nel senso della ammissibilità della commercializzazione mediante la rete internet di autoveicoli, nuovi o usati, con riferimento ai numerosi siti web che si propongono per tale vendita, sia nel senso della necessità della comunicazione prevista dall’art. 115 TULPS allorché l’attività in questione, che integra una forma di intermediazione nella conclusione di contratti, sia svolta per conto di terzi.

Alla luce di ciò, in risposta al primo quesito, consistendo necessariamente l’attività dell’agenzia solo nella ricerca di possibili acquirenti dei vari veicoli e nella promozione della conclusione di contratti per conto di terzi, non risulta necessaria la disponibilità di un deposito delle vetture proposte per la vendita, attenendo tale aspetto ad autonome scelte aziendali che non riguardano il diritto di polizia.

Riguardano, invece, tale disciplina gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dal TULPS e dal suo Regolamento di esecuzione per le agenzie di affari in generale (vedi in particolare gli articoli 16, 116 e 120 TULPS e gli articoli 219 e 220 del Regolamento TULPS) quali l’obbligo di versamento di una eventuale cauzione, di tenuta di un registro giornale degli affari, di esposizione di una tabella delle operazioni e delle relative tariffe, la soggezione ai controlli di p.s., etc.).

Ciò comporta necessariamente la disponibilità di una apposita e specifica sede fisica dell’agenzia accessibile agli operatori di polizia per lo svolgimento dei controlli previsti.

Per quanto attiene al secondo quesito, trattandosi di compravendita di beni usati, l’esercente, che pure deve disporre di propri locali fisici per lo svolgimento di tale attività economica, sarebbe tenuto a fare la dichiarazione di cui all’articolo 126 TULPS”.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico