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Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015

Oggetto: Attività di cuoco a domicilio – Home Restaurant – Richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di Commercio chiede di chiarire come configurare l’attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare la Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

Al riguardo inoltra una richiesta di informazioni ad essa pervenuta inerente l’apertura e la gestione di un Home Restaurant, ovvero un’attività che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali, però paganti.

Fa presente che realtà di questo genere esistono già a Roma e Milano e sono presenti anche con domini su siti web.

Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.., la quale distingue tra attività esercitate nei confronti del pubblico indistinto (cfr. articolo 1) e attività riservate a particolari soggetti (cfr. articolo 3, comma 6).

Detta legge all’articolo 1, comma 1 dispone che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “… tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.

L’attività in discorso, ad avviso della scrivente, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela.

Infatti, la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e, quindi, anche con l’innovativa modalità, l’attività in discorso si esplica quale attività economica in senso proprio; di conseguenza, ad avviso della scrivente, non può considerarsi un’attività libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, si richiama la nota n. 98416 del 12-6-2013, che si allega, con la quale la scrivente Direzione ha classificato come un’attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati.

Pertanto, ad avviso della scrivente, anche nel caso dei soggetti richiamati nel quesito, considerata la modalità con la quale intendono esercitare, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i

Ciò significa che, previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., detti soggetti sono tenuti a presentare la SCIA o a richiedere l’autorizzazione, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate.

La presente nota è comunque inviata ai Ministeri dell’Interno e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché alla Regione (…), i quali sono pregati di far conoscere eventuali determinazioni al riguardo.