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CIRCOLARE N.3703/C MISE

Con l’art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, che qui di seguito si riportano integralmente: “…. alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni »;

2) all’articolo 3:

2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »; 2.2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».

Con tale normativa il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore in parola.

Tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all’art.1, comma 3 della L.122/1992 – alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato, di 10 anni.

  • Fonte MISE – Ministero dello Sviluppo Economico