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Risoluzione n. 212733 del 1 dicembre 2014

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la S.V. sottopone alla scrivente Direzione un quesito riguardante la disciplina del consumo sul posto con particolare riferimento ad una attività artigianale di focacceria con preparazione di soli prodotti da forno e con possibilità di vendere bevande confezionate.

Evidenzia, nello specifico, di mettere a disposizione dei clienti alcuni tavoli e sedie per la consumazione in loco anche se non è previsto un servizio al tavolo. La zona esterna al locale, dove sono posizionati i tavoli, è di proprietà condominiale, concessa in uso dal condominio a seguito di regolare accordo contrattuale.

Precisa, inoltre, di aver ottenuto anche l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico da parte del Comune competente per territorio.

Fermo quanto sopra, chiede se il comune può rilasciare autorizzazioni per la concessione di suolo pubblico ad attività artigianali e se occorra l’obbligo di attrezzare un bagno per i clienti e quindi trasformare la licenza in somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo la scrivente precisa quanto segue.

La scrivente, in via preliminare, sottolinea che la possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 aprile 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Premesso quanto sopra, la scrivente richiama quanto disposto dal citato articolo 3, comma 1, lettera f-bis: “1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.

Richiama, altresì, l’art. 4, comma 2-bis del medesimo decreto, relativo alle attività di produzione di pane: “2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.

Viene introdotto, pertanto, il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Il consumo sul posto nei locali dell’azienda è consentito anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato (cfr. punto 10.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006).

Tale tipologia di vendita, pertanto, non è estensibile ad altre attività artigianali di vario tipo.

Con riferimento ai limiti e alle modalità da rispettare in caso di consumo sul posto negli esercizi di vicinato e negli impianti di panificazione, con alcuni pareri ministeriali la scrivente Direzione ha approfondito la questione degli arredi richiamati dalla disposizione nonché quella delle attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione, annoverando tra queste le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie, così come macchine industriali per il caffè, il cui utilizzo non è ammesso nel caso di consumo sul posto da parte degli esercizi in questione.

Allo stato, pertanto, la disciplina in materia di consumo sul posto continua ad escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, fatta salva solo la necessità di un’interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non consente di escludere, ad esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio (cfr. parere n. 75893 del 8-5-2013, che si allega).

Stante quanto sopra, con riferimento nello specifico alla possibilità di concedere l’occupazione di suolo pubblico all’esterno del locale per il consumo sul posto, la scrivente non può che sottolineare che l’occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell’Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo.

Resta fermo, ovviamente, il fatto che il consumo sul posto, anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, deve essere svolto alle medesime condizioni espressamente previste dalla citata disposizione cui devono sottostare i titolari degli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.