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Risoluzione n. 281196

Codesto Comune richiama il caso di una ditta individuale artigianale, con due dipendenti, che esercita l’attività di kebab in un Comune vicino, e che vorrebbe aprire un’altra sede operativa nel territorio di codesto Comune. Nella nota di codesto Comune si evidenzia che l’albo artigiani presso la Camera di commercio di (…) rifiuta l’inserimento della seconda sede, sostenendo che una ditta individuale non può avere più sedi operative e che a tal fine sia invece necessaria la modifica della  ragione giuridica da ditta individuale a società.

Codesto Comune, richiedendo un parere alla scrivente Direzione, manifesta al riguardo un orientamento diverso sostenendo che:

• non vi è alcuna norma che vieti ad una ditta artigiana di avere più sedi operative. L’art. 3 della legge 148/2011 inoltre prevede che: “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”; • il diverso trattamento riservato ad una ditta individuale rispetto ad una società determina una discriminazione fondata sulla ragione sociale dell’impresa che pone delle pesanti limitazioni alla concorrenza e all’accesso al mercato, contraddicendo i principi del D.Lgs 59/2010.

Con riferimento a quanto sopra,  la scrivente,  in ordine alla possibilità per un’impresa individuale, con collaboratori, di aprire una seconda sede operativa in un Comune diverso rispetto a quello ove già esercita la sua attività, svolge le seguenti considerazioni.

L’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 definisce come imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.

Dalla definizione emerge che per la qualifica artigiana rilevi, ai fini in discorso, il principio della prevalenza del lavoro dell’imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo. Tale processo infatti è da intendersi come l’insieme unitario delle fasi organizzate, dirette e gestite dall’imprenditore artigiano in funzione del conseguimento dello scopo produttivo (nel caso di specie, la preparazione di alimenti).

Pertanto, in quanto è la professionalità dell’imprenditore artigiano a caratterizzare il processo produttivo e dirigere il lavoro dei collaboratori, e purché sussistano i requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività di preparazione di alimenti per la sede prescelta, ad avviso della scrivente, nulla osta a che le finalità produttive dell’imprenditore artigiano individuale siano conseguite anche per il tramite di un’altra unità locale dell’impresa, nel rispetto delle procedure all’uopo previste per le nuove aperture.

In presenza delle due sopra citate condizioni, porre un ostacolo all’apertura di una unità locale di un’impresa artigiana individuale che non sia espressamente codificato dalla legge, potrebbe integrare una illegittima restrizione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione, e da ultimo ripreso all’art. 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico