fbpx

Risoluzione n. 107495

Si fa riferimento alla nota n. 15417 del 30-2-2014, con la quale la scrivente Direzione ha ritenuto possibile che un corner adibito alla vendita di parafarmaci potesse restare aperto solo in un determinato arco temporale giornaliero (ovvero in orario pomeridiano), ferma restando, ovviamente, l’obbligatorietà del rispetto della presenza del farmacista laureato durante l’orario di apertura del medesimo.

Codesto Ministero della Salute, interpellato al riguardo, con la nota n. 16503 del 26-22014 ha evidenziato alcune perplessità sull’orientamento espresso dalla scrivente.

Ha richiamato, infatti, quanto disposto dal decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2012, nello specifico l’allegato 1, parte A del medesimo, il quale dispone che: “La presenza di uno o più farmacisti, abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale” e, pertanto, stante l’estrema chiarezza del dettato normativo in discorso, non ravviserebbe alcun dubbio interpretativo circa l’obbligo della presenza di almeno un farmacista per l’intero orario di apertura dell’esercizio commerciale che vende al pubblico medicinali.

Premesso quanto sopra, l’Associazione Nazionale Cooperative COOP, ha inoltrato per conoscenza anche alla scrivente Direzione una nota, con la quale viene evidenziata la diversità di posizioni delle due Amministrazioni sulla questione in discorso.

Riferisce, infatti, che già in una nota del 18-7-2012 codesto Ministero della Salute aveva escluso, in virtù di quanto disposto dal D.L. n. 223 del 2006, la possibilità di orari di apertura del corner differenziati rispetto a quelli dell’esercizio con la conseguenza che la presenza del farmacista deve essere garantita durante tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, anche quando la parafarmacia non sia un punto vendita autonomo bensì un mero corner di un esercizio commerciale avente più reparti.

Auspica, pertanto, una complessiva rivalutazione delle reali intenzioni del legislatore, il quale, probabilmente, intendeva garantire la presenza del farmacista durante l’orario di apertura del reparto che concretamente vende i farmaci, non ravvisando, infatti, l’interesse pubblico che giustificherebbe la coincidenza necessaria tra orario del corner e orario dell’esercizio commerciale.

Stante quanto sopra, la scrivente Direzione ritiene di precisare quanto segue.

L’articolo 5, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che  “La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine”.

Dalla lettura della citata norma la scrivente ritiene che la volontà del legislatore non sia stata quella di voler legare indissolubilmente l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e quello del reparto per la vendita dei parafarmaci.

Ad avviso della scrivente, infatti, il tenore della norma è quello di rendere possibile la vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica “durante” l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, ovvero nell’ambito dell’arco temporale giornaliero in cui l’esercizio stesso rimane aperto, che, ovviamente, non significa che il reparto in discorso deve restare aperto obbligatoriamente per l’intera durata di apertura dell’esercizio commerciale  nel quale è presente.

Ciò significa che, se un esercizio commerciale organizzato in più reparti effettua un orario di apertura giornaliero di dieci ore, il corner parafarmaceutico non può restare aperto per una fascia oraria superiore, mentre può operare per una fascia oraria ridotta rispetto all’intero arco temporale di apertura dell’esercizio commerciale, fermo restando, ovviamente, l’obbligo della presenza del farmacista, una corretta informazione al consumatore degli orari e le necessarie garanzie di inaccessibilità dei farmaci al pubblico (chiusura dell’accesso al reparto o chiusura delle vetrine e delle scaffalature espositive) negli orari in cui il reparto è chiuso e non presidiato dal farmacista.

Si rileva, altresì, che l’interpretazione di codesto Ministero determina, nella sostanza, anche una limitazione del principio di autodeterminazione degli orari di vendita degli esercizi commerciali, sancito dall’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Ai sensi della disciplina vigente è consentito, infatti, ad un reparto di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, di esercitare la vendita solo in alcuni giorni; risulta, quindi, poco comprensibile applicare la limitazione in discorso nel caso di prodotti farmaceutici, che  nella sostanza, sono divenuti di libera vendita.

* Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico