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Apertura attività di ludoteca con somministrazione di alimenti e bevande – Requisito professionale – Preposto.

Risoluzione n. 49477 del 26 marzo 2014

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale la S.V, chiede chiarimenti in merito alla figura del preposto al fine di avviare un’attività di ludoteca per bambini con annessa somministrazione di alimenti e bevande confezionate.
Fa presente che il soggetto titolare dell’attività, in quanto sprovvisto dei richiesti requisiti professionali, vorrebbe avvalersi di un soggetto preposto. Il commercialista, interpellato al riguardo, ha però escluso tale possibilità in quanto il soggetto in discorso sarebbe già stato nominato preposto da altra ditta individuale.
Evidenzia, comunque, che con nota 1527 del 30 gennaio 2014, la scrivente Direzione ha precisato che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o ditte individuali.
Stante quanto rappresentato, in via preliminare, la scrivente Direzione sottolinea la necessità di distinguere tra attività di ludoteca aperta al pubblico indistinto e attività di ludoteca riservata a quei bambini che si iscrivono regolarmente per frequentarla e che quindi risulti riservata a quei soggetti che hanno fatto regolare iscrizione.
Questo in quanto la normativa nazionale in materia commerciale (per effetto della modifica intervenuta all’almea del comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. che ha eliminato l’inciso “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”) non prevede più l’obbligatorietà del possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.
Con riferimento, nello specifico, all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.
Stante quanto sopra, la scrivente Direzione, sottolinea che con nota n. 264066 del 31-12-2012, aveva a suo tempo precisato che i titolari di asili nido privati che somministrano pasti e bevande ai soli bambini assistiti potevano essere esonerati dall’obbligo del possesso dei requisiti professionali.
Appare evidente, comunque, che qualora l’attività di ludoteca in questione risulti aperta al pubblico indistinto, anche ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, resta l’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande confezionate.
In tal caso il titolare dell’attività può avvalersi della figura di un preposto in possesso di tali requisiti professionali, il quale può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti di vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 19-2-2012, che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Fermo quanto sopra, con riferimento all’ulteriore richiesta di parere concernente la connotazione da attribuire alla figura del “commissario di vigilanza o di sorveglianza”, si precisa che la stessa non è prevista dalla normativa nazionale in materia di commercio di competenza della scrivente Direzione.
Tenendo conto, comunque, che potrebbe essere prevista nella normativa relativa alla sicurezza alimentare, la presente nota e il relativo quesito sono inviati anche al Ministero della Salute che è pregato di far conoscere anche alla scrivente ogni utile informazione al riguardo.