fbpx

Risoluzione 128500

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesta Regione chiede se un soggetto con qualifica di “addetto all’imbottigliamento”, inquadrato nel livello generico 6 del ccnl alimentari, acque e bevande gassate, possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale per l’avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo la scrivente Direzione, sulla base delle informazioni fornite, rappresenta quanto segue.

In via preliminare, precisa che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “ … in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Al riguardo la scrivente Direzione ha già avuto modo di sottolineare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Con particolare riferimento al caso specifico in discorso, il soggetto in parola è inquadrato nel livello generico 6 del ccnl – alimentari acqua e bevande gassate, al quale appartengono quei lavoratori che “…. operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento”.

Ad avviso della scrivente, pertanto, anche in considerazione del fatto che trattasi del penultimo, in ordine decrescente, livello di inquadramento del ccnl in considerazione, il soggetto in discorso non può considerarsi in possesso della qualificazione richiesta.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico