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Figura del preposto negli esercizi di somministrazione

Risoluzione n. 182611

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla figura del preposto nel caso di attività di commercio al dettaglio e di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, stante anche quanto già precisato dalla scrivente Direzione Generale con la circolare n. 3656 del 12-9-2012, nonché in ulteriori note, chiede cosa debba concretamente intendersi con la locuzione “la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità” e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti”, non essendovi alcun riferimento normativo al riguardo, né un regime sanzionatorio.

Il soggetto preposto non presente all’interno dell’esercizio, infatti, parrebbe non direttamente sanzionabile per eventuali violazioni amministrative che dovessero essere accertate nel corso di svolgimento dell’attività, stante la circostanza che il medesimo non è obbligato alla costante presenza all’interno dell’esercizio commerciale e stante la non obbligatoria coincidenza tra il medesimo e il c.d. “operatore del settore alimentare” (OSA) di cui al Regolamento (CE) n. 852 del 2004.

Sottolinea, però, che ai sensi dell’articolo 3, primo capoverso, della legge n. 689 del 1981 nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare si richiama quanto già sostenuto in alcune precedenti note, ossia che la figura del preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e che può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale, fermo restando, come precisato nella circolare n. 3656 del 2012, che al preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Ne consegue che è nell’interesse del soggetto preposto assicurare la presenza nel locale in modo consono viste le citate implicazioni di responsabilità che ne derivano.

Nella nota n. 212455 del 2013, ha altresì ritenuto che il soggetto preposto all’attività commerciale, designato dal titolare non in possesso dei requisiti professionali, possa ritenersi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell’esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza e non invece per le norme che addebitino tale responsabilità al soggetto che abbia direttamente compiuto la violazione.

Ha evidenziato, infatti, che ai sensi dell’articolo 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” e che ai sensi dell’articolo 6, terzo periodo della medesima legge “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di responsabilità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

Pertanto, in caso di violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

Nel caso specifico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla figura del preposto necessaria qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali richiesta, resta ferma la necessità di ricorrere all’istituto della rappresentanza, fermo quanto precisato dal Ministero dell’Interno con nota n. 166446 del 31 gennaio 2006 in merito all’obbligatorietà della conduzione personale delle attività in discorso, autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Pertanto, il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono tenuti alla effettiva gestione dell’esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (salvo assenze temporanee per comuni esigenze come espressamente sottolineato dal Ministero dell’Interno nella nota n. 12491 del 16-7-2013). Il soggetto preposto all’attività commerciale, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale.

Di conseguenza, un soggetto titolare di un’attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.

Infine si precisa che il rappresentante legale, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del TULPS, non è tenuto ad essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione commerciale (cfr. articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell’attività, nonché del preposto all’attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.

Fermo quanto sopra evidenziato, si ritiene di precisare ulteriormente che la tesi interpretativa della scrivente, ossia di non imporre una presenza costante nell’esercizio del soggetto preposto, oltre a rispondere al dettato normativo, è conseguente alla consapevolezza che il corretto svolgimento dell’attività, anche in relazione ai requisiti di ordine igienico-sanitario, prescinde dalla predetta imposizione, essendo correlato e, inevitabilmente, garantito dalla capacità di gestione dei soggetti titolari e/o responsabili dell’attività.

Peraltro, anche dalla richiamata applicabilità dell’articolo 3, della legge 689 del 1981, deriva che il soggetto preposto all’attività commerciale possa ritenersi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia riferibile a chi abbia la responsabilità dell’esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, terzo periodo della medesima legge n. 689, il quale recita “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”, consegue che in caso di violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque, in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

  • Fonte Mise – Ministero dello Sviluppo Economico
Marco Criaco

Promotore, coordinatore ed organizzatore di Corsi Professionali

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  • Buongiorno mi chiamo Manila, sono il preposto esterno di ditta individuale avendo io i requisiti necessari SAB ecc
    Il titolare ha vinto un bando per un bar in plesso scolastico ha un truck food ha aperto un bar in 2 piscine ha ottenuta la licenza con i miei permessi .quanto devo chiedere come compenso?

    • Buongiorno, per poter avere un qualche riferimento in merito al compenso da percepire, sarebbe consigliabile rivolgersi ad un consulente del lavoro.

      Cordiali saluti.

    • Buongiorno Manila, ma tu sei regolarmente assunta nell'attività? mi sto informando per l'apertura di un'attività ma non ho il corso sab. Grazie mille.

  • Buongiorno, potrei sapere la legge che permette al proposto di sostituire il titolare di un'attivita' di ristorazione. Non disponendo del SAB (ex REC) posso tranquillamente nominare un preposto? Molte grazie

    • Gent.le sig. Saccone, in riferimento a quanto chiedeva, facciamo presente che, le leggi di riferimento per il settore alimentare e/o della somministrazione di alimenti e bevande, sono le seguenti:

      - Legge 287/91

      - D.Lgs. 114/98

      - D.Lgs. 59/2010 art. 71

      Per la figura del preposto, che lei può tranquillamente nominare, previo possesso dei relativi requisiti (pregressa e documentata esperienza nel settore, titolo di studio, abilitazione professionale), le inoltriamo, in allegato, una delle tante Risoluzioni del Mise che chiariscono, bene e meglio, quali sono gli obblighi del soggetto preposto.

      Sperando aver fatto cosa gradita, la salutiamo cordialmente.

    • Buonasera, si, è possibile
      Il preposto può non essere vincolato da alcun rapporto di lavoro, con il titolare dell'azienda.
      L'importante è che la preposizione sia effettiva e non solo nominalistica. Deve essere, sempre e cmq, in qualche modo, partecipe alla vita lavorativa dell'azienda.
      Cordiali saluti.

  • domanda
    il preposto per una ditta individuale deve per forza essere assunto o inserito come coadiuvante giusto?
    altrimenti come giustificherebbe la sua presenza nel bar?

    • Buongiorno sig.ra Lucia, in riferimento a quanto chiedeva e, senza pretesa di sostituirci agli organi competenti in materia, ci permettiamo suggerire la consultazione di due Risoluzioni del Mise che trova nel ns. sito, nello specifico la n.182611 e la 41974. Leggendo tra le righe, noterà che, si potrà formalizzare l'incarico con una procura o ricorrendo all'istituto della rappresentanza. Cmq, sarebbe opportuno, mettere nero su bianco, onori e oneri, che il ruolo comporta.

      Cordiali saluti.

  • Buongiorno, vorrei sapere se un preposto può dare la sua disponibilità per più di un locale, poiché io non avendo il titolo, mi è stato offerto da un agenzia , ma non so se è una truffa o no. Grazie

    • Buongiorno sig. Carmine, in riferimento a quanto chiedeva e, senza pretesa di sostituirci agli organi competenti in materia, ci permettiamo suggerire la consultazione di una delle diverse Risoluzione del Mise che trova nel ns. sito nelle news, nello specifico la n.182611. Leggendo tra le righe, troverà risposta al quesito prospettato.
      Cordiali saluti.

  • Buonasera,mi aprebbe dire co e si verifica l'attendibilità di un prepisto per il SAB? Stiamo valutando per la nostra attività di usufruire e ma non sappiamo come verificare la validità del Sab di questa persona.
    Grazie

    • Buongiorno, per verificare la bontà del requisito professionale, dovrebbe vedere il relativo attestato conseguito. Può anche rivolgersi al settore formazione professionale della sua Regione e/o Provincia, tenendo presente che, non essendo la diretta interessata, potrebbero anche non darle risposta. Le ricordo che, il soggetto di che trattasi, potrebbe anche essere in possesso di altro requisito abilitante, come pregressa esperienza nel settore o titolo di studio. Siamo a disposizione, qualora volesse farci visionare l'attestato, per quanto di ns. competenza.
      Saluti.

  • Buongiorno,
    Vorrei aprire un attività di somministrazione di alimenti, per questo necessito di un preposto che avrei individuato e che ha conseguito la laurea in scienze ostetriche e infermieristiche.
    Vorrei avere conferma che tale laurea valga come requisito e quindi come preposto.

    • Buongiorno sig. Matteo, in riferimento cortese richiesta e, senza pretesa di sostituirci agli organi competenti in materia che consigliamo sempre e cmq. di consultare, ci permettiamo di inviare allegata, una importante Risoluzione del Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, la n.70015 del 21/03/2012, che tratta, anche, il caso prospettato.
      Grazie e cordiali saluti.

      • Grazie per le rassicurazioni in merito alla mia richiesta. Seguirò il suo consiglio.
        Ad ogni modo la ringrazio nuovamente, ho trovato il servizio molto utile e tempestivo.

  • Buongiorno, il preposto di un esercizio di produzione e somministrazione alimenti, risponde in caso di violazioni amministrative o penali? Anche se esterno all'ambito societario?

    • Senza pretesa di sostituirci agli organi competenti in materia che, consigliamo sempre e comunque di consultare, ci permettiamo suggerire la lettura della Risoluzione Mise 182611, che trova all'interno delle ns. news. Questa disposizione, così come altre che trattano identico argomento, potrebbe essere utile per il caso prospettato.

  • Buongiorno.
    Mi viene chiesto se all'interno di un pubblico esercizio è possibile nominare 2 preposti? Questo per permettere ad uno dei due di assentarsi in caso di necessità (per esempio per ferie o altro analogo).
    Grazie

    • Buonasera e grazie per aver interagito con la Community di Assiform. In riferimento a quanto chiedeva e, senza pretesa di sostituirci agli organi competenti in materia che vanno sempre e cmq consultati, ci permettiamo fornire un ns. personale parere in merito. In assenza del requisito professionale è obbligata, se intende intraprendere l'attività commerciale nel settore alimentare e/o della somministrazione di alimenti e bevande, ad avvalersi del c.d. "preposto" (soggetto in possesso del requisito o per aver partecipato ad un corso di formazione, o per pregressa certificata esperienza nel settore o per titolo di studio abilitante), che le consentirà di poter operare in ossequio alla normativa vigente. Per quel che riguarda la possibilità di nominare 2 preposti all'interno della stessa attività, per le ragioni che evidenziava, sembra essere, almeno per la ns. esperienza, un qualcosa di dubbia interpretazione; nel senso che si nomina sempre un solo preposto e, al massimo, un eventuale rappresentante legale che sarà tenuto alla effettiva gestione dell'esercizio commerciale, con relativi onori ed oneri che la carica, comporta.
      Cordiali saluti.

  • Salve ho prestato il mio sab al mio datore di lavoro ma per motivi di spostamento ho dovuto licenziarmi. Vorrei sapere se ora nel locale dove stavo lavorando be possono ancora usufruire? Grazie

    • Buongiorno sig. Albino e grazie per aver interagito con la Community di Assiform. In riferimento a quanto chiedeva e, senza pretesa di sostituirci agli organi competenti in materia che vanno sempre e cmq consultati, ci permettiamo fornire un ns. personale parere in merito. Da quello che scrive, intuiamo, che lei abbia provveduto a licenziarsi dal suo datore di lavoro, facendo decadere, così, la c.d. "preposizione". Immaginiamo, pertanto che, come al momento della disponibilità a fungere da preposto, sia stata fatta regolare comunicazione allo sportello Suap e/o Ufficio Commercio, altrettanto debba essere fatto, per la decadenza dall'incarico. Tramite il suo consulente, verifichi bene il tutto.
      Cordiali saluti.

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Marco Criaco

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