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Assistente degli alunni con disabilità

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (G.U. n.301 del 30/12/2025 – Supplemento Ordinario n. 42)

COMMI

706. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e’ definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilita’ in eta’ evolutiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonche’ con certificazione di disabilita’ precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

707. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusivita’, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Sono, altresi’, componenti fondamentali del LEP l’impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonche’ il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

708. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita’, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, e’alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). Con decreto dell’Autorita’ politica delegata in materia di disabilita’,di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorita’ politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalita’ per l’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonche’ le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale e’ alimentato dai dati dei PEI gia’ trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

709. Nelle more della piena operativita’ del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all’implementazione del LEP finalizzate a favorire l’attivazione e il potenziamento delle attivita’ di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, e’ individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l’avvio di tale servizio negli enti territoriali dove e’ piu’ carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano salvi l’integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell’effettiva erogazione del servizio.

Fonte MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze

Marco Criaco

Promotore, coordinatore ed organizzatore di Corsi Professionali

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Marco Criaco

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